Filantropia

Arianet, Suez Group, Eurofins Environ-Lab e TCR Tecora fondano la Rete di Impresa No Profit #Ecologja ispirandosi alla singolare storia dell’ente morale conosciuto come “Istituto Mario Negri”, ne condividono i valori filantropici ed il principio etico di operare senza scopo di lucro.

Contratto di rete dotato di soggettività giuridica repertorio n.57048 raccolta n. 25876

Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI
Le imprese, ispirandosi alla singolare storia dell’ente morale conosciuto come “Istituto Mario Negri”, decidono di fondare la Rete di Impresa #Ecologja condividendo il principio morale di operare senza scopo di lucro, privilegiando gli interessi della salute rispetto a quelli commerciali.
Le imprese partecipanti al contratto di rete adottano strategie con fini mutualistici interaziendali formando gruppi di lavoro multidisciplinari.
In particolare, per quanto attiene all’approccio sanitario, #Ecologja intende affidare all’istituto Mario Negri, l’integrazione delle valutazioni di impatto ambientale (VIA), declinandole in valutazioni di impatto sanitario (VIS), contribuendo a fornire conoscenze sullo stato della salute pubblica e nella valutazione degli effetti all’esposizione di miscele di inquinanti chimici quale concausa delle malattie ambientali. Le imprese partecipanti prendono a riferimento i valori etici dell’istituto Mario Negri e scelgono di utilizzare elettivamente le sue competenze sanitarie sottoscrivendo con quest’ultimo specifici contratti di ricerca che comprendono complementarmente la fornitura di servizi sperimentali territoriali, legati al monitoraggio dell’impatto industriale e ambientale.
Le imprese partecipanti scelgono, infine, di utilizzare elettivamente le competenze dello Studio Legale Salvemini del Prof.Avv. Leonardo Salvemini per l’aggiornamento degli aspetti normativi inerenti le tematiche
di diritto ambientale e di diritto sanitario. .

IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO

Il Diritto dell’Ambiente (*) Leonardo Salvemini : «I principi di diritto dell’ambiente» (dic.2019) _ «Il nuovo diritto dell’ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa» (set.2022)
Il tema della tutela dell’ambiente e le questioni ad esso collegate sono andati assumendo una rilevanza e una centralità sempre maggiori sia nel nostro ordinamento, che a livello sovranazionale e globale e sono pertanto, oggi più che mai, oggetto di grande interesse per gli studi giuspubblicistici. Il diritto ambientale è caratterizzato dalla presenza da diversi tipi di atti che, se da un lato rispondono alle esigenze dettate dalla tecnicità della materia, dall’altro arricchiscono eccessivamente il quadro delle fonti, provocando il sorgere del conflitto tra norme. In siffatto contesto sono state elaborati criteri utili per la risoluzione delle situazioni conflittuali che si basano sulla necessità di individuare principi condivisi. La normativa ambientale deve, quindi, essere prodotta sulla base di alcuni principi essenziali quali lo sviluppo sostenibile; la progressione del contributo ambientale ; nessun danno significativo all’ambiente (DNSH: Do No Significant Harm). Nasce così il diritto internazionale dell’ambiente o più semplicemente il “Diritto Ambientale”: un complesso di principi, regole e norme diretto a proteggere gli ecosistemi e le sue varie forme di vita disciplinandone i rapporti anche in relazione all’uso equilibrato delle risorse naturali. A partire dagli anni settanta del secolo scorso in poi sono stati enunciati diversi principi fondamentali di riferimento, introdotti sequenzialmente nei trattati di Maastricht e di Amsterdam, trovando dimora nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, fra cui in particolare :qualità della vita; sviluppo sostenibile; prevenzione; precauzione; DNSH; chi inquina paga; non regressione del contributo ambientale.
Questi principi vengono recepiti anche dalla normativa italiana nel D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 intitolato “Norme in materia ambientale” conosciuto come “Codice dell’Ambiente” ovvero un testo unico con riordino della materia ambientale che tenesse conto sia delle fonti normative sia della giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Infine è da evidenziare che nel 2022 sono state apportate delle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, recependo i principi di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle “future generazioni”, locuzione quest’ultima utilizzata per la prima volta nella carta costituzionale, modifica utile a rendere la sostenibilità ambientale un impegno per il futuro.

Articoli 9, 32 e 41 della Costituzione

Principi fondamentali – Articoli dal 1 al 12: Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr.artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. cit: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione

Parte I – Diritti e doveri dei cittadini


Titolo II – Rapporti etico-sociali – Articoli dal 29 al 34: Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Titolo III – Rapporti economici – Articoli dal 35 al 47: Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43].

I RINNOVATI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: L’AMBIENTE COME VALORE PRIMARIO

“Deus sive Natura”, diceva il filosofo Baruch Spinoza, per sintetizzare la sua visione metafisica, cosmologica e teologica del mondo. Egli non materializzava Dio, ma divinizzava il mondo; e così facendo, ha regalato l’opportunità ai posteri (laici e non) di dare un’accezione totalizzante alla Natura, o, per metterla in termini più precisi ed attuali, alla moltitudine degli ecosistemi terrestri.
Fatta questa premessa ideologica, passiamo a tempi decisamente più recenti: l’8 febbraio 2022, in Italia, la Camera ha approvato in maniera definitiva la proposta di legge che modifica due articoli della Costituzione, il 9 ed il 41. È un evento storico, per vari motivi: il primo è che, dalla sua promulgazione, mai nella Storia si era riusciti a cambiare il testo di uno dei primi 12 articoli della Costituzione, ossia quelli riguardanti i suoi principi fondamentali. Il secondo è che, essendo stata votata da oltre i due terzi del Parlamento, è una legge che entrerà subito in vigore, senza possibilità di referendum; infine il terzo riguarda i contenuti delle nuove aggiunte, che offrono spunti di riflessione e punti di partenza importanti per ristrutturare molte attività umane in un’ottica di rispetto dei luoghi naturali.
L’articolo 9, difatti, presenta ora un nuovo comma nel quale si determina il riconoscimento del principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Si riconosce anche il principio di tutela degli animali, i cui modi e forme vengono disciplinati dallo Stato. Il 41, riguardante la libertà di iniziativa economica privata, ha adesso integrazioni sulla salvaguardia dell’ambiente e della salute nello svolgimento della prima, precisando che i programmi ed i controlli determinati dalla legge su tali attività devono essere indirizzati a fini non soltanto sociali, ma anche ambientali.
Come accade nel linguaggio giuridico, nessuna parola viene scelta a caso, né la sua interpretazione deve lasciare (in teoria) troppi dubbi: l’ambiente non si configura più come “mero bene o materia competenziale”, ma come valore “primario e sistemico”. Inoltre, come introdotto dalla riforma del Titolo V, modificativo dell’articolo 117 secondo comma della Costituzione, la sua tutela è appannaggio legislativo esclusivo dello Stato, mentre la “valorizzazione” dei beni ambientali è affidata alle Regioni [1].
Ci sono due implicazioni importanti che valgono la pena di essere sottolineate, tra le molte che possono sorgere da una lettura attenta dei nuovi testi di legge. Innanzitutto, il concetto di “interesse delle future generazioni” è nuovissimo: si dà luce alla questione della sostenibilità, che si concretizza in un lascito di opportunità equivalenti ai cittadini del futuro e che si declina in tanti campi (economica, sociale, ambientale, ecc.); in secondo luogo, si passa da una visione “paesaggistica” dell’ambiente ad una decisamente più “trasversale”, rendendo la sua tutela un impegno da condividere con più professionisti, dotati di competenze che coprono più ambiti. È il concetto di équipe multidisciplinare molto caro alla medicina, a buon diritto, ed entrato nel linguaggio della comunità scientifica da tempo; poter testimoniare la sua applicazione anche ad ambiti di legge, nel momento in cui si volgono ad abbracciare il tema della salute degli ecosistemi, è un passaggio estremamente innovativo e da seguire con attenzione, partecipazione e creatività.
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“A cura di Aurora Heidar Alizadeh” – Università Cattolica del Sacro Cuore.